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27/02/2024

Stabilizzazione precari: il Tar Calabria definisce la nozione ampia di “lavoro flessibile”

Tar Calabria - Sezione II - Sentenza n. 1231 del 10 ottobre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un lavoratore che aveva prestato servizio presso un ente pubblico con contratti di lavoro autonomo per incarichi professionali ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ha chiesto l’applicazione nei suoi riguardi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs.n.75/2017 (tale norma prescrive che fino al 31.12.2024 le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31.12.2022 – termine poi prorogato al 31.12.2024 – almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso).

La predetta amministrazione, che aveva indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti di cui al citato comma, lettere a) e b) del d.lgs. 75/2017, l’ha però escluso dalla procedura concorsuale, ritenendo che i contratti di lavoro sottoscritti non rientrassero nel novero dei contratti di lavoro flessibili validi ai fini della maturazione dei requisiti di ammissione, trattandosi di contratti di prestazione d’opera professionale regolati dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile e aventi ad oggetto lo svolgimento di un incarico professionale di consulenza.

Il predetto lavoratore si è pertanto rivolto al TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, lamentando che i contratti di lavoro autonomo per incarichi professionali rientrano nell’ambito dei contratti flessibili (e ciò è dimostrato che da un esame della posizione lavorativa del ricorrente emerge un inserimento costante nella struttura dell’ente a soddisfazione di un’esigenza lavorativa di carattere non meramente temporanea, oltre che una sottoposizione al controllo gerarchico dei dirigenti e al codice del comportamento dei pubblici dipendenti, con caratteristiche oggettive idonee a giustificare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 20, comma 2, del predetto decreto legislativo). Il ricorrente ha inoltre evidenziato che gli incarichi professionali di lavoro autonomo in essere presso quell’ente pubblico, sotto l’aspetto contenutistico sono uguali ai contratti di collaborazione professionale ritenuti idonei alla stabilizzazione, e che, dunque sarebbe ingiusto ammettere alla selezione i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non quelli con contratto autonomo con partita IVA, sussistendo clausole che evidenziano caratteristiche proprie della subordinazione molto più nei secondi che nei primi.

Il Tar della Calabria ha premesso che la ratio citato art. 20 d.lgs. 75/2017 è quella di superare il precariato, stabilizzando coloro i quali abbiano già lavorato alle dipendenze dell’amministrazione, sicché la nozione di “lavoro flessibile” deve essere interpretata in senso ampio, idoneo a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall’amministrazione, che abbiano creato situazioni di precariato (Cons. di Stato sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013; Tar Campania – Napoli, sez. V, 25 marzo 2021, n. 1993).

Ad avviso del TAR occorre quindi procedere, al di là di uno stretto riferimento formale dei contratti, ad una scrupolosa disamina della natura del rapporto per valutarne l’idoneità a valere quale “contratto di lavoro flessibile” ed integrare quindi il requisito richiesto per la partecipazione, tanto più, ove è possibile rinvenire elementi di subordinazione, come nella fattispecie.

La disciplina negoziale in concreto definita dalle parti, ha osservato il Tar, ne consente la riconduzione alla più ampia tipologia di “contratto di lavoro flessibile” con l’amministrazione e i contratti d’opera stipulati del ricorrente con l’amministrazione assumono rilevanza ai fini della stabilizzazione mediante partecipazione ai concorsi di cui all’art. 20, comma 2 d.lgs. 75/2017.

Con sentenza del 10.10.2023, n. 1231 il Tar per la Calabria (sezione seconda), in accoglimento del ricorso presentato dal predetto lavoratore, ha pertanto dichiarato illegittima l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

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