Nel giudizio sulla riconducibilità del contagio alla trasfusione, in cui sia parte il Ministero della Salute, detta amministrazione non può porre in discussione l'accertamento operato dalla C.M.O., essendo essa organo dello Stato riconducibile allo stesso Ministero, e il giudice deve quindi accogliere tale accertamento come indiscutibile e non bisognoso di prova.