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17/10/2023

Riconosciuto il diritto alla retribuzione di risultato anche agli ex legge 104/1992

Tribunale di Catania – Sentenza n. 6323/2020 del 29/05/2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione ha adottato un contratto integrativo nel quale ha previsto un meccanismo di abbattimento della retribuzione di risultato in relazione alle assenze dal servizio (escludendo tale abbattimento in taluni casi, quali ad esempio il congedo di maternità).

Un dipendente, portatore di handicap e fruitore di permessi previsti dalla legge 104/1992, constatato che a causa di tale accordo non gli è stato riconosciuto il premio di produttività spettante e ciò a seguito delle ripetute assenze dal servizio dovute alla fruizione dei permessi  richiesti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992, si è rivolto al Giudice del lavoro, lamentando che il sistema adottato dal proprio datore di lavoro è fonte di discriminazione diretta fondata sulla situazione di handicap.

Il Tribunale di Catania – sezione lavoro – ha posto in evidenza una precedente sentenza della Corte di appello di Torino (212/2022) che ha ritenuto illegittima la decurtazione di premi aziendali per i giorni di assenza nei riguardi di lavoratori che fruivano dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Il Tribunale di Catania – sezione lavoro – ha inoltre richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20684/2016) in base alla quale un lavoratore che beneficia dei tre giorni di permesso mensile per assistere un familiare affetto da handicap o in stato di grave infermità ha diritto ad ottenere sia la normale retribuzione che i compensi per produttività.

Ad avviso del Tribunale di Catania – sezione di lavoro – le assenze per permessi ex legge 104/1992 ben possono pertanto essere equiparate a quelle per la fruizione del congedo di maternità, tenuto conto che in entrambi i casi i dipendenti usufruiscono di una sospensione del rapporto per esigenze parimenti tutelate dalla legge e rispetto alle quali non si ravvisano significative ragioni per differenziare il trattamento.

Con sentenza del 29.05.2023, n. 6323 il Tribunale di Catania – sezione lavoro – ha pertanto accolto il ricorso del predetto dipendente a cui è stato conseguentemente riconosciuto il diritto alla retribuzione di risultato senza abbattimenti relativi alle assenze dal servizio ex legge 104/1992.

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