Deve escludersi che l'Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui alla L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata.