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26/09/2023

Riposo, ferie e festività soppresse: parere Aran

Aran – Parere Csan116 del 17/04/2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

E’ stato chiesto all’ARAN, in relazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 6 del CCNL 2.11.2022 (“A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77), come vada inteso l’inciso “prioritariamente” inserito nella nuova disciplina delle Ferie e Festività soppresse. La precisazione che le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili consente comunque l’applicazione del comma 11 del medesimo articolo, come per le ferie?

L’ARAN, con parere CSAN del 17.4.2023 ha precisato che l’inciso “prioritariamente” deve intendersi nel senso che le giornate di festività soppresse devono essere fruite nell’anno solare in via prioritaria rispetto alle giornate di ferie. L’ARAN ha precisato che l’art. 49, comma 6 del CCNL 2019-2021 (così come l’art. 33, comma 6 del CCNL 21.5.2018 sul quale l’Agenzia si è espressa con specifico parere CSAN 81a) ha qualificato le quattro giornate della legge n. 937/1977 come giornate di riposo, assimilandole alle ferie. Tuttavia, tale equiparazione non vale per tutti gli aspetti applicativi essendo tali giornate di riposo disciplinate anche dalla legge citata che ne prevede, a differenza delle ferie, la fruibilità esclusivamente nell’anno di riferimento senza possibilità di trasferimento all’anno successivo. In nessun caso inoltre, tali giornate, possono essere oggetto di monetizzazione.

In materia di monetizzazione delle ferie, poi, l’ARAN ha richiamato le circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF – Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012 – Dip. Funzione pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell’8.10.2012) secondo cui, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

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