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18/09/2023

Incarichi dirigenziali: ordinanza della Cassazione Lavoro

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11574 del 3.5.2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario di un’asl pugliese ha agito nei confronti della propria amministrazione rivendicando il diritto, per avere svolto servizio dirigenziale da oltre cinque anni ed avere ottenuto valutazione positiva, al conferimento di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 27 lett. c) del CCNL 8.6.2000 – quadriennio 1998 – 2001, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale di prima istanza ha accolto la sua istanza, ma l’asl si è appellata alla competente Corte territoriale che, riformando la sentenza del primo giudice, ha rigettato integralmente le richieste del predetto sanitario.

Quest’ultimo pertanto, avverso la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che al compimento positivamente valutato del quinquennio di servizio le norme prevedono che il dirigente sanitario abbia diritto ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità o assimilati.

La Corte di Cassazione ha però evidenziato che il d.lgs. 165/2001, art. 15-ter, ha previsto che gli incarichi dirigenziali siano attribuiti “compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale dei cui all’art. 3, comma 1-bis e che ciò esclude che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei sanitari valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative di merito della pubblica amministrazione di riferimento.

Conseguentemente la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 3.5.2023, n. 11574, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello e rigettato il ricorso del predetto sanitario, esprimendo il seguente principio: “l’attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato nell’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa”.

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