L’assenza per malattia non sorretta da idoneo certificato medico atta a giustificarla, per un verso comporta un pregiudizio per la corretta organizzazione dell’attività amministrativa, dovendosi sopperire al difetto di prestazione dell’assente senza adeguata, concreta e corretta informazione; per altro verso, non consente all’amministrazione l’esercizio della facoltà di controllo della sussistenza effettiva della malattia e della congruità del periodo di assenza ivi certificato.