News
05/09/2023

Pubblicazione dati reddituali dirigenti sanitari. Sentenza Tar Lazio

Tar Lazio – sentenza del 24 maggio 2021 n. 6045

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Come è noto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 aveva disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare i dati patrimoniali e reddituali di tutti i propri dirigenti.
Era poi intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, aveva limitato tale obbligo nei riguardi solo dei dirigenti titolari di amplissimi poteri decisori ed organizzativi e di diretta nomina dell’Organo politico.
Subito dopo la sopraindicata sentenza della Corte Costituzionale l’ANAC aveva adottato una nuova delibera (26 giugno 2019, n. 586) con la quale aveva esteso l’ambito di applicazione della norma ad altre categorie di pubblici dipendenti, tra i quali i direttori di struttura complessa delle Aziende del servizio sanitario nazionale.
Rilevato che la delibera dell’ANAC cancellava gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale nei riguardi della dirigenza sanitaria la Cosmed ha impugnato avanti il Tar Lazio il deliberato dell’ANAC.
Il Tar Lazio, con sentenza del 20 novembre 2020, n. 12288, in accoglimento del ricorso della Cosmed, ha definitivamente sancito l’illegittimità della delibera dell’ANAC nella parte in cui prevede l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale titolari di struttura complessa.
Il Tar Lazio ha infatti giudicato contraria ai principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità dei trattamenti dei dati personali la parte della deliberazione 586/2019 dell’ANAC che imponeva ai dirigenti sanitari l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. Secondo il Tar Lazio l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali non grava su quelle posizioni dirigenziali che si occupano della effettiva gestione ed operatività delle strutture sanitarie, ma grava sulle figure del Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo, i quali sono le uniche figure manageriali all’interno degli enti del Servizio sanitario nazionale munite di poteri gestori ampi e collocate in posizione di vicinanza all’Organo di indirizzo politico.
L’ANAC aveva proposto ricorso al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza di annullamento della delibera n.586/2019; in particolare l’ANAC chiedeva se tale annullamento dovesse intendersi o meno limitato alla previsione riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.
Con sentenza del 14 maggio2021, n.6045, il Tar Lazio ha chiarito che la pronuncia del novembre 2020, n. 12288 ha sancito l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione il direttore di struttura complessa perché a tale figura dirigenziale atteneva la questione oggetto del ricorso. Ovviamente ciò non esclude che i principi sanciti nella sentenza del Tar Lazio n.12288 del 2020 e della precedente sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 2019 trovino piena applicazione nei confronti di tutti i dirigenti pubblici non dotati di poteri concreti ed ampi gestori e di nomina non politica (e quindi di tutti i dirigenti sanitari), escludendo quindi questi ultimi dall’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniale di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it