L’adozione dei provvedimenti in materia di contenimento della spesa sanitaria non può prescindere dalla valutazione delle posizioni delle case di cura private-accreditate, titolari di un interesse concorrente, ancorché recessivo rispetto a quello pubblico all’erogazione del servizio sanitario a tutela della salute, che devono poter compiere correttamente le proprie scelte imprenditoriali nell’erogazione dei servizi sanitari, calibrando le proprie condotte di investimento.