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01/08/2023

Ripartizione fondo perequazione: Tar Lazio su esclusione dirigenti sanitari

Tar Lazio - Sezione terza quater – Sentenza n. 6905 del 21 aprile 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

I CCNL 1998- 2001 per la dirigenza medica e per la dirigenza sanitaria, all’art. 57, hanno stabilito i criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi dell’attività “intramoenia”, precisando che una quota della tariffa non inferiore al 5% deve essere accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione.

Un’Asl del Lazio, con apposito provvedimento, ha fissato i criteri di ripartizione del fondo di perequazione ai dirigenti del ruolo sanitario e con successiva deliberazione ha provveduto alla liquidazione del fondo di perequazione a favore del personale dirigente che, pur avendo optato per l’attività libero professionale intramuraria, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non ha potuto esercitare tale attività.

Alcuni dirigenti sanitari non compresi in tale provvedimento hanno proposto ricorso al Tar Lazio, lamentando di essere stati incomprensibilmente esclusi dagli aventi diritto.

L’Asl laziale si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale evidenziando che il provvedimento gravato si sostanzia in una mera presa d’atto afferente alla liquidazione di compensi determinati in base ad altro precedente atto amministrativo, insistendo comunque per la reiezione del ricorso in ragione della sua infondatezza.

In via preliminare il Tar si è quindi fatto carico di esaminare l’eccezione formulata dall’amministrazione che ha rilevato il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale.

In proposito il Tar ha osservato che il provvedimento impugnato è un atto liquidativo di compensi che si estrinseca in una mera presa d’atto di un pregresso provvedimento peraltro non impugnato e che eventuali determinazioni asseritamente assunte al di fuori di tale alveo normativo di riferimento, suscettibili di arrecare pregiudizio alle singole posizioni vantate dei dipendenti dell’azienda sanitaria, non possono che essere esaminate dal Giudice ordinario.

Conseguentemente il TAR Lazio, con sentenza del 12.5.2023 n. 6905, ha dichiarato il ricorso suindicato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della controversia dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

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