Deve ritenersi precluso alle organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi, ancorché qualificabili come parasubordinati - quali nello specifico i medici specialisti ambulatoriali - l’accesso allo strumento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 Stat. Lav., in quanto azionabile solo laddove sia ravvisabile, quale soggetto attivo della condotta antisindacale e legittimato passivo dell’azione, un datore di lavoro, restando viceversa esperibili gli ordinari strumenti processuali, senza che ciò comporti una compressione del diritto di difesa della odierna parte instante, a cui rimane consentito l’accesso alla tutela di urgenza accordata dall’art. 700 c.p.c., ove ricorrano le condizioni ivi previste.