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18/07/2023

Stabilizzazione: si può partecipare a più di una selezione?

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Sentenza del 6 marzo 2023, n.198

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’azienda sanitaria siciliana ha indetto la procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 alla quale si è iscritta una dirigente sanitaria. Quest’ultima ha partecipato inoltre ad una selezione indetta da altra asl presso cui ha ottenuto la stabilizzazione, sicché, è stata esclusa dalla graduatoria della selezione indetta dall’azienda sanitaria siciliana per essere stata, nelle more dell’espletamento della suindicata selezione, assunta a tempo indeterminato da altra azienda sanitaria.

Avverso tale esclusione l’interessata ha proposto ricorso avanti il TAR per la Sicilia sostenendo che la previsione dell’avviso pubblico contenente quale causa di esclusione dalla procedura l’ipotesi della titolarità di rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione alla data di presentazione della domanda, non consentisse alcuna interpretazione estensiva, con la conseguenza che non potesse essere esclusa per il venir meno, in data successiva alla domanda, del requisito di partecipazione.

Il TAR per la Sicilia ha accolto il ricorso della predetta ed avverso la sentenza del TAR l’azienda sanitaria siciliana si è opposta avanti il Consiglio di giustizia amministrativa, evidenziando che il fine della selezione era quello fissato dal legislatore del superamento della situazione di precariato, per cui, l’amministrazione, con la delibera impugnata, nell’approvare gli atti della selezione pubblica, preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in ordine alla intervenuta stabilizzazione presso altra struttura ospedaliera e, dunque, della sua fuoriuscita dallo stato di precariato, escludendo dalla selezione l’interessata, ha proceduto in aderenza alla ratio della normativa sulla stabilizzazione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha però ritenuto infondato l’appello, assumendo come valore decisivo la mancata previsione nelle disposizioni del bando (lex specialis) di una causa di esclusione dalla procedura del sopravvenire della titolarità di rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione, essendo invece espressamente previsto che la condizione preclusiva fosse cristallizzata al momento di presentazione della domanda di partecipazione e che non vi fosse alcun termine per comunicare l’avvenuta assunzione presso altra amministrazione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha evidenziato che è principio del tutto pacifico in giurisprudenza, valido sia nei concorsi, sia nelle gare pubbliche, quello secondo cui le cause d’esclusione dalle gare pubbliche sono tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica. Ne consegue che le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione nelle procedure pubbliche devono essere interpretate nel rispetto di tipicità e tassatività delle cause di esclusione (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. V).
Per tali motivi il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha respinto, con sentenza del 6 marzo 2023, n. 198, il ricorso dell’azienda sanitaria siciliana, confermando la sentenza del TAR per la Sicilia.

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