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13/06/2023

Tribunale Barcellona P.G.: riconosciuto il diritto alla mensa ospedaliera

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. – SEZ. LAVORO – DEL 15.2.2023, N. 127 

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

 

Un dipendente di una Asl siciliana ha adito il Tribunale evidenziando che la stessa Asl non ha mai attivato un servizio mensa, attivando un servizio sostitutivo per i soli dipendenti il cui orario di lavoro risulti articolato con rientri pomeridiani e per coloro i quali articolano l’orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani.

Il predetto dipendente ha quindi dedotto che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, il personale dell’azienda ospedaliera che svolge attività lavorative per più di sei ore ha diritto alla pausa mensa, ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto. Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto il diritto all’erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore, ha quindi chiesto la condanna dell’asl al risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto ed all’erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.

Il Tribunale ha affermato che la questione dirimente è l’individuazione  della fonte pattizia del diritto invocato ed in merito ha evidenziato che le disposizioni contrattuali stabiliscono che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”

Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell’orario. La disciplina contrattuale delega alle aziende solo ed esclusivamente l’organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso, mentre detta direttamente i criteri e le regole per l’attribuzione al dipendente del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive).

In proposito il Tribunale ha ricordato che l’art. 8 del d.lgs. del 2003 ha riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l’orario ecceda le sei ore il diritto alla pausa per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.

Ne discende che non è possibile limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive il diritto di mensa, richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che, iniziati di mattina, si prolunghino il pomeriggio).

Ad avviso del Tribunale il diritto alla mensa deve pertanto essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuino un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore) e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico  con la consumazione del pasto. Tali considerazioni valgono anche per i turnisti.

Rimane dunque fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.

L’impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive (diritto ai buoni pasto).  

Il Tribunale, con sentenza del 15.2.2023, n. 127, ha quindi accolto il ricorso del predetto dipendente, in conformità anche dei numerosi precedenti di merito (Trib. Messina n. 783/2022, Trib. Messina n.963/2022, Cass. N. 32113/2022, Cass. 15629/2021, Cass. 5547/2021).

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