La pronuncia della quarta sezione penale della Cassazione in tema di cooperazione colposa nella morte di un paziente affronta la delicata questione della scriminante del dissenso manifestato dal medico d’équipe in relazione all’operato degli altri componenti. Il medico è investito di una posizione di garanzia che supera il ristretto perimetro delle proprie mansioni, e il cui obbligo di diligenza per essere correttamente assolto deve riguardare anche il controllo sull’operato e gli errori altrui. Solo così può dimostrare l'inesistenza del nesso causale tra la sua condotta e il realizzarsi del danno al paziente e andare esente da responsabilità.