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23/05/2023

Intramoenia: gli IRRCS di diritto privato non rientrano nella disciplina delle attività

Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale (sezione terza) sentenza dell’8.5.2023, n. 04578

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un IRRCS di diritto privato ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio che aveva rigettato il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento della Regione Lazio con il quale non era stato consentito lo svolgimento dell’attività professionale intramoenia in regime di ricovero presso lo stesso Istituto.

La Regione Lazio aveva infatti sancito che “Per quanto riguarda l’attività professionale degli enti destinatari della disciplina dell’attività libero professionale intramuraria sono, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. n. 120/2007 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico”.

Il TAR aveva quindi rigettato il ricorso suindicato osservando anzitutto che le strutture destinatarie della disciplina de quo sono state individuate rigorosamente, tra le quali non rientra l’IRCCS ricorrente in quanto di diritto privato.

La predetta sentenza del TAR Lazio è stata quindi impugnata avanti il Consiglio di Stato dall’IRCCS sopraindicato che ne ha dedotto “l’erroneità, illogicità, incoerenza, arbitrarietà, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto però che “Gli ospedali classificati, anche se non soggetti al regime dell’accreditamento e operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni sulla base di accordi con le regioni non si possono ritenere, a tutti gli effetti, nell’ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico, come peraltro, già evidenziato nella sentenza n. 4631 del 2017, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti e alla inapplicabilità del diritto europeo e nazionale sugli appalti pubblici”.

Gli ospedali classificati, ha affermato il Consiglio di Stato, sono pertanto equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.

Con sentenza dell’8.5.2023 n. 04578 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) ha pertanto respinto il ricorso del predetto IRCCS di diritto privato e confermato la sentenza del Tar Lazio impugnata.

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