Tar della Campania – Sentenza n.683 del 30/01/2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un concorrente ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito da un’azienda ospedaliera campana per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti sanitari, dopo aver superato la prova scritta e la prova pratica, è stato convocato per sostenere la prova orale.
Non potendo presenziare a detta prova per ragioni di salute il predetto ha trasmesso al Presidente della commissione d’esame apposito certificato medico telematico, comunicando il proprio impedimento e chiedendo il differimento della sua prova a data successiva alla sua guarigione.
Richiamando le previsioni del bando ed a quanto precisato nella convocazione della prova orale la commissione d’esame ha considerato il concorrente rinunciatario.
Il predetto è insorto avverso la disposta esclusione, lamentandone l’irragionevolezza, non essendo dubitabile lo stato di infermità in cui lo stesso versava ed ha chiesto al Tar l’annullamento di tutti gli atti del concorso, nei limiti dell’interesse alla riammissione alla procedura concorsuale al fine dell’espletamento della prova conclusiva.
Il Tar della Campania ha evidenziato che la controversia afferisce alla possibilità del differimento della prova orale di un concorso pubblico a fronte dell’istanza di differimento per motivi di salute di un concorrente.
In proposito il Tar non ha ritenuto condivisibile quanto argomentato in giudizio dall’azienda ospedaliera, ritenendo inconferente il richiamo da quest’ultima operato alla giurisprudenza che afferma l’inammissibilità delle istanze di differimento delle prove scritte di un concorso pubblico. In tal caso, difatti, ha osservato il Tar della Campania, la diversa soluzione negativa è giustificata dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali.
Nel caso di prova orale, invece, lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati ammessi rappresenta una costante connessa alla stessa diversa natura della prova, per cui, di regola, occorre una espressa e motivata giustificazione per negare assenso ad un’istanza di un candidato ammesso all’orale di breve differimento, dovuta a un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, tanto più se legato a motivi di salute, come nella specie.
In tal caso, ad avviso del Tar, è evidente che un eventuale diniego può trovare ostacolo solo a fronte di una ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura.
Ciò posto, secondo il Tar, nella specie, la possibilità di rinviare la seduta di svolgimento della prova orale non trovava ostacoli né nelle previsioni del bando di concorso, né nelle modalità oggettive della prova orale, per sua natura non necessitante la contestualità dello svolgimento per tutti i candidati, né nella necessità di tutelare l’interesse al celere espletamento delle procedure considerato il breve differimento richiesto.
Il Tar della Campania, in accoglimento del ricorso del sopraindicato concorrente, ha quindi disposto la sua riconvocazione alla prova orale e della sua valutazione ad opera della Commissione d’esame.
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