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02/05/2023

Conferimento di incarico dirigenziale e rapporto di servizio: sentenza della Cassazione

Cassazione Civile –Sezione Lavoro – Ordinanza n. 37302 del 20 dicembre 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dirigenti sanitari alle dipendenze dell’azienda sanitaria regionale Molise hanno dedotto in giudizio di avere svolto, quali sostituti e/o supplenti dei titolari (in aspettativa e/o quiescenza), mansioni di dirigenti responsabili di Unità operativa complessa e che, nonostante avessero assunto tutti i compiti di responsabili di dette unità l’azienda sanitaria non aveva adeguato la loro retribuzione alle superiori mansioni espletate, avendo corrisposto solo l’indennità di sostituzione ex art. 18, comma 7, CCNL 18.6.2000.

Il Tribunale adito ha accolto in parte i ricorsi riconoscendo agli interessati le differenze maturate a titolo di retribuzione di posizione tra il 1° ed il 2° livello dirigenziale a far data dal dodicesimo mese successivo alla nomina di ciascuno degli interessati a sostituto di responsabile di struttura complessa (sul presupposto che spirato tale termine l’azienda sia obbligata ad attivare le procedure per la copertura del posto con la conseguenza che lo svolgimento della sostituzione non può essere remunerato esclusivamente con l’indennità ex art. 18 CCNL).

Il ricorso in appello prodotto dall’azienda sanitaria è stato respinto, per cui quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che nella fattispecie non possa trovare applicazione l’art. 2103 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, ma, al contrario, l’apposita contrattazione collettiva (nella specie l’art. 18 CCNL 8.6.2000).

La Cassazione civile, sez. lavoro, ha evidenziato che la questione è già stata oggetto d’esame da parte della Suprema Corte che, già in precedenza, ha sancito che la sostituzione nell’incarico di dirigente di struttura complessa non configura lo svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2013 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi in senso contrario la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva.

La Cassazione ha richiamato l’attenzione sul comma 4 dell’art. 18 laddove è previsto che la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; significato è però che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico possono derivare dall’omesso rispetto del termine e l’omissione, ad avviso della Cassazione, non è casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare come principio di carattere generale che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori. Il termine dei sei mesi (o dodici) svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita dall’incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio della onnicomprensività esclude a qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.

La sentenza della Corte d’Appello (che aveva riconosciuto ai sostituti l’intero trattamento economico dei sostituiti) è stata pertanto cassata, confermando per i sostituti il diritto alla corresponsione dell’indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 8.6.2000.

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