News
14/02/2023

Posizioni dirigenziali: sentenza del Tar Campania

Tar Campania (Sezione Quinta) – Sentenza n. 06448 del 19/10/2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente di un ente pubblico ha impugnato gli atti con il quale lo stesso ente ha approvato la pesatura delle posizioni dirigenziali, sostenendo che la sua non corrisponde alla quantità e complessità delle funzioni e competenze attribuitegli, chiedendone pertanto l’annullamento, nonché l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’indennità di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.

L’amministrazione pubblica, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza del gravame.

Nelle eccezioni di rito il ricorrente ha replicato, ribadendo, tra l’altro, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (TAR) sulla controversia, in quanto l’impugnativa è diretta a contestare un provvedimento di macro-organizzazione di carattere regolamentare, direttamente ricadente sul rapporto di impiego della totalità dei dirigenti.

Il Tar della Campania ha evidenziato che ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 16, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse soltanto quelle che investano atti appartenenti alla procedura concorsuale oppure atti di cosiddetta di “macro organizzazione”, avente ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici.

Ad avviso del TAR Campania gli atti impugnati non sono però qualificabili, come dedotto nel ricorso, come atti di macro organizzazione; la discrezionalità in materia di organizzazione degli uffici è stata infatti già esercitata dall’amministrazione pubblica con le deliberazioni che hanno ripartito le strutture ed assegnato alle stesse materie e funzioni e che costituiscono presupposto degli atti censurati, fungendo da parametri della cosiddetta pesatura.

La pretesa azionata in giudizio afferisce pertanto alla corretta “pesatura” del settore dirigenziale cui è preposto l’esponente, rilevando situazioni di diritto soggettivo connesse al rapporto di lavoro con l’amministrazione. I provvedimenti impugnati e le doglianze articolate attengono invece la cosiddetta pesatura della posizione dirigenziale del settore di appartenenza finalizzata a parametrare il compenso attribuito al relativo responsabile in termini di indennità di posizione e retribuzione di risultato.

L’interesse sostanziale azionato in giudizio assume pertanto la consistenza del diritto soggettivo ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla responsabilità e alle funzioni svolte e non è identificabile nell’interesse legittimo a contestare l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e per tali considerazioni il TAR Campania, con sentenza del 19.10.2022, n. 06448, ha dichiarato inammissibile il ricorso in argomento per difetto di giurisdizione del giudice adito, declinato in favore del giudice ordinario presso il quale la causa potrà essere riassunta e proseguita.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it