La Cassazione accoglie il ricorso della parte civile sulla scorretta individuazione delle linee guida a cui avrebbe dovuto rifarsi il giudice di seconde cure valutando l’imperizia nell’esecuzione ed interpretazione della TAC, e sull’omessa, conseguenziale considerazione dell’errore diagnostico sul nesso eziologico tra imperizia “non lieve” dell’imputata ed esito letale.