Rassegna di giurisprudenza
08/11/2022

Giurisprudenza: concorsi, obbligo vaccinale, aggressioni, medici militari

Tar Campania – sezione V – Sentenza n. 6511/2022. Concorsi, prova pratica in forma scritta differente dalla prova teorica.Nelle procedure concorsuali per il personale sanitario, la prova pratica risulta ontologicamente differente dalla prova teorica (da farsi anche in forma scritta), in quanto è finalizzare a far apprezzare la capacità del candidato di applicare le nozioni teoriche al caso pratico all'esame, formulando soluzioni concrete tali da far emergere, in un’ottica prospettica, l’attitudine a rivestire la posizione professionale richieste.

Consiglio giustizia amministrativa Sicilia – Sentenza n. 1009/2022: medici militari no all’aspettativa per motivi di studio.In termini riassuntivi va rilevato che la disciplina invocata, che passa per il tramite dell'art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall'abrogazione del d.lgs. n. 257/91.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 8434/2022. Inadempimento obbligo vaccinale.Il Collegio in relazione all’impugnazione di un provvedimento di sospensione dal servizio di un operatore sanitario per inadempimento all’obbligo vaccinale per la patologia Covid 19 ha stabilito che la giurisdizione in questa materia è del giudice amministrativo e non del giudice ordinario in quanto “si è al cospetto di un potere esercitato dall’autorità sanitaria per garantire il rispetto del fondamentale interesse pubblico volto ad evitare la diffusione del virus.”

Cassazione Civile – Sezioni Unite – Sentenza n. 28429/2022. Esercitare la professione sanitaria in assenza di vaccinazione. È da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) - che "decide sui ricorsi ad essa proposti a norma" del citato d.lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall'art. 18 dello stesso decreto.

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza 39320/2022 Condanna a otto mesi a donna che aveva schiaffeggiato infermiera.La Cassazione conferma la condanna a otto mesi per una donna che aveva schiaffeggiato un’infermiera che l’aveva invitata a lasciare il reparto dove si era introdotta al di fuori dell’orario di visita ai parenti. Affinché venga integrata la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dell’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento dell’atto del pubblico ufficiale

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