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25/10/2022

Straordinari: ordinanza della Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza n. 20801 del 28 giugno 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dirigenti sanitari di un’asl ligure avevano proposto domanda al Tribunale per ottenere il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario ordinario. Tale richiesta veniva respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello alla quale gli interessati si erano successivamente rivolti. I predetti hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello.

Con Ordinanza del 28.06.2022, n. 20801 la Suprema Corte – sez. lavoro – ha respinto il ricorso sopraindicato, evidenziando che la stessa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica, individuando la normativa di riferimento nei CCNL, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità, mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.

La Corte di cassazione ha aggiunto che tale principio – affermato dalle Sezioni Unite (sentenza del 17 aprile 2009, n. 9146) in relazione alla causa riguardante un dirigente incaricato della direzione di struttura – è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei vari contratti collettivi.

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che il lavoro straordinario resta limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo.

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