Rassegna di giurisprudenza
10/10/2022

Sentenze:responsabilità del medico e dell’avvocato; amministrazione carceraria, radiazioni ionizzanti

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 36044 del 2022. Omicidio colposo per il medico che non trattiene il minore per accertamenti. L'errore diagnostico si configura anche quando vengono omessi i necessari controlli ed esami finalizzati ad una corretta formulazione di una diagnosi non solo quando non si riesce ad inquadrare una patologia nota alla scienza.

Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 65/2022. Responsabilità dell’avvocato che promuove assistenza gratis con immagine medico in manette. Il CNF con la sentenza n. 65/2022 ha riconosciuto la responsabilità dell'avvocato che, per fare pubblicità al suo studio specializzato nella difesa dei cittadini vittime di casi di malasanità, utilizza l'immagine del tutto inappropriata e lesiva della categoria dei medici, di una persona con camice, stetoscopio e manette.

Cassazione Civile – sez. III – sentenza n. 25887/2022. Niente risarcimento senza sintomi e sofferenza. Nessun risarcimento se si ammette di non avere mai avuto sintomi delle patologie contratte dopo un'emotrasfusione con sangue infetto, ai fini del risarcimento il soggetto deve aver subito un pregiudizio al suo modo di essere.

Cassazione Penale – Sez. III – sentenza 36820/2022. Pazienti sottoposti a radiazioni ionizzanti. Un requisito richiesto per legittimare l'esecuzione di accertamenti radiodiagnostici complementari è rappresentato dalla necessaria condizione che la pratica complementare, per risultare utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica stessa.

Cassazione Civile – sez. III – sentenza n. 28394/2022 Amministrazione carceraria deve comunicare al detenuto la sieropositività. Sussiste l'obbligo dell'amministrazione di informare il detenuto sugli esiti degli accertamenti sanitari compiuti in carcere, e laddove il detenuto sia stato nel frattempo rimesso in libertà sussiste l'obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni presso l'ultimo domicilio indicato dal detenuto.

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