Rassegna di giurisprudenza
20/09/2022

Giurisprudenza: no vax, responsabilità, risarcimento erariale

Cassazione Penale – Sezione IV – sentenza 34273/2022. Si al sequestro dello studio medico no vax. Rischia la condanna per esercizio abusivo della professione il medico che, sospeso dall’ordine per non essersi vaccinato, continua la sua attività. Con la sentenza n. 34273/2022 la Cassazione ha respinto il ricorso del dentista che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico. Conferma la Cassazione che commette reato il medico che continua a visitare e operare pazienti dopo l'applicazione della sanzione amministrativa con sospensione dall'esercizio della professione in conseguenza del suo mancato adempimento all'obbligo vaccinale imposto ai "sanitari" dalle norme contro l'emergenza pandemica del virus Covid 19.

Cassazione Penale – Sezione IV – sentenza 32870/2022. Responsabilità del medico di pronto soccorso. Responsabile per il reato di omicidio colposo il medico del Pronto Soccorso che, trascurando le problematiche della coagulazione del sangue del paziente, non lo ricoagula e non esegue in tempi più rapidi la Tac per monitorare la situazione. La Cassazione in questo modo, con la sentenza n. 32870/2022, conferma la decisione della Corte di Appello.

Tar Emilia Romagna – Sezione II – sentenza n. 550/2022. Il nominativo del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un dato riservato. Il nominativo di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare costituisce un dato personale, che trova protezione giuridica di rango costituzionale nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Tale dato deve quindi essere trattato secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Consiglio di Stato – Sezione VII – sentenza n. 7001/2022. Scuola di specializzazione, incertezza interpretativa esclude il risarcimento dei danni dopo esclusione. La risarcibilità del danno da lesione di interessi presuppone una verifica della spettanza del bene della vita che implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell'amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (secondo il canone del più probabile che non) spettato al titolare dell'interesse.

Tribunale di Benevento – Sezione II – Sentenza n. 1429/2022. Se il paziente cita in giudizio solo il medico, la responsabilità va provata. Se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in "contatto" presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare.

Corte dei Conti – Sezione I – sentenza n. 282/2022. Risarcimento erariale totale a carico del medico Condanna per il medico responsabile di tardiva diagnosi tumorale a rifondere all'Azienda sanitaria il danno erariale e le spese di giudizio, emersa la esclusiva responsabilità del medico per omessa o tardiva diagnosi. Il danno arrecato alla paziente è da attribuire interamente al medico, che in presenza di un quadro clinico di quella specie non doveva limitarsi ai controlli routinari, ma doveva approfondire.

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