a Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica penale per omicidio colposo, precisa che, nell'eseguire una colonscopia, il medico che lo esegue, soprattutto se ci sono anche ulteriori problematiche nell'eseguirlo, può anche rifiutarsi di eseguirla. Costui non è infatti un mero esecutore delle prescrizioni del medico generale o di altro specialista che necessita dell'esame per finalità diagnostiche. Lo specialista deve comunque procedere agli opportuni accertamenti in con senso critico al fine di valutare i rischi e le eventuali soluzioni alternative.