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18/07/2022

TFR per dipendenti pubblici: ordinanza del Tar Lazio

Tar per il Lazio – Sezione Terza Quater – Ordinanza n. 6223 del 17 maggio 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

È noto che ai dipendenti del settore privato il TFR viene corrisposto al momento della cessazione dal servizio, mentre ai lavoratori del settore pubblico il trattamento di fine servizio viene erogato in forma rateale ed in tempi prolungati.

Evidenziando tale disparità di trattamento un dipendente pubblico cessato dal servizio ha proposto ricorso al Tar per il Lazio, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento di fine servizio senza dilazioni e senza rateizzazioni.

Il Tar per il Lazio, ha evidenziato che le norme attualmente vigenti in materia, per la loro chiarezza testuale, non si prestano a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del suindicato ricorso, con conseguente dilazione del termine del pagamento delle somme spettanti al pubblico dipendente per effetto della cessazione del rapporto di servizio.

Lo stesso Tar ha però espresso dubbi di incompatibilità tra gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, e l’art. 36 Cost.

Il Tar per il Lazio ha infatti sottolineato che il trattamento di fine servizio ha essenzialmente natura di retribuzione differita collegata a una concorrente funzione previdenziale. L’art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alla indennità di fine servizio comporta la necessità che anche quest’ultima deve essere corrisposta tempestivamente e non possa essere diluita strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro. Ciò a maggior ragione se si considera che, notoriamente, il lavoratore, specie se in età avanzata, in molti casi si propone – proprio attraverso l’integrale e immediata percezione di detto trattamento - di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo. Il Tar ha inoltre evidenziato che la stessa Corte Costituzionale ha già più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum. Le norme sopraindicate, al contrario, pur legate a una situazione di crisi contingente, non hanno invece una durata prestabilita ed hanno per contro assunto carattere strutturale.

Ciò stante il Tar per il Lazio, con ordinanza n. 6223/2022, ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010 (nelle parti in cui prevedono la dilazione e la rateizzazione del tfr ai pubblici dipendenti), per contrasto con l’art. 36 Cost.

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