Rassegna di giurisprudenza
12/07/2022

Giurisprudenza: reperibilità, UDI, stabilizzazione, assicurazione, irap

Cassazione Lavoro – Ordinanza n. 16582/2022: Reperibilità. Quando costituisce orario di lavoro. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il “tempo di guardia” o di “prontezza in regime di reperibilità” di un lavoratore deve essere qualificato o come “orario di lavoro” o come “periodo di riposo” ai fini dell’applicazione della Direttiva 2003/88, posto che quest’ultima non prevede alcuna categoria “intermedia”.

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5205/2022 Bocciate le Unità di Degenza Infermieristiche in Umbria. Per il Consiglio di Stato nella deliberazione della Regione Umbria che ha istituito le Unità di Degenza Infermieristica (UDI) c’è una illogica e ingiustificata confusione di ruoli tra personale medico ed infermieristico conseguente alla tendenziale separazione tra attività clinica ed attività assistenziale che viene realizzata con l’Unità di Degenza Infermieristica. È incontestabile, infatti che al personale medico compete la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente, mentre alla struttura infermieristica spetta il compito di attuare il percorso propriamente assistenziale.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 5013/2022. Stabilizzazione del personale. L’amministrazione non specifica, come invece avrebbe dovuto, a quale tipologia di contratto essa faccia riferimento nell’escludere il candidato; non chiarisce le ragioni per cui ciascun contratto, vuoi di assegni di ricerca, di borsa di studio, vuoi del successivo contratto di collaborazione, non possa rientrare nell’ampio concetto di lavoro flessibile. In tale cornice il provvedimento dirigenziale avrebbe dovuto esplicitare per ciascun candidato le ragioni per cui i singoli rapporti negoziali intervenuti nel tempo, non possono rientrare nell’ampia definizione di lavoro flessibile.

Corte d'Appello Torino - Sez. III – sentenza n.136/2022 Assicurazione responsabilità civile del medico in struttura. Nell'assicurazione di responsabilità civile stipulata dal medico, il rischio oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato e non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto l'assicurazione professionale e personale del medico copre il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. Al contrario l'assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura stessa.

Cassazione Lavoro - sentenza n. 20010/2022 Medici e personale ospedaliero - Irap. Le Aziende Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata ed il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, che sia derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale.

Tribunale Milano - Sez. lav. - sentenza 17 maggio 2022 Mancata vaccinazione del personale nei luoghi di lavoro. La direttiva della Commissione europea n. 739/2020 del 3 giugno 2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125/2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it