Tribunale di Trani – sez. lavoro – Sentenza del 17.03.2022 N. 516
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario aveva lavorato alle dipendenze di un’asl pugliese dal 14.12.2009 al 31.10.2016 in virtù di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato e proroghe, prima di essere assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale.
In considerazione della plurima illegittima reiterazione dei predetti contratti a tempo determinato (con violazione dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 e della clausola 4 della direttiva europea 1999/70), ritenendo suo diritto ottenere il risarcimento del danno cosiddetto “comunitario” ha chiesto al Tribunale la condanna dell’Asl al pagamento di una somma risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione.
Si è costituita in giudizio l’Asl pugliese deducendo l’infondatezza del ricorso in quanto i contratti di lavoro a tempo determinato in argomento erano giustificati da esigenze temporanee ed eccezionali e che in ogni caso la legge regionale impediva di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha evidenziato che le pubbliche amministrazioni devono assumere principalmente con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Possono tuttavia utilizzare altre tipologie contrattuali (fra cui il contratto a termine) purché sussistano esigenze esclusivamente di carattere temporanee o eccezionale.
In caso di violazione di norme imperative relative all’assunzione da parte di una pubblica amministrazione non potrà mai disporsi la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in quanto la conversione è espressamente vietata dal comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; non è esclusa invece la tutela risarcitoria laddove sia ritenuta che la pubblica amministrazione abbia utilizzato lo strumento del contratto a tempo determinato in maniera impropria, cioè non per esigenze temporanee o eccezionali.
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che l’Asl abbia abusato dello strumento del contratto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente che ha infatti sottoscritto ben 16 contratti di lavoro a tempo determinato, attraverso cui la stessa, senza soluzione di continuità, ha prestato la propria attività a tempo determinato dal 14.12.2009 al 31.10.2016, per essere assunta a tempo indeterminato solo dall’1.11.2016, svolgendo in tutti questi anni sempre le medesime funzioni.
L’asl pugliese ha prodotto in giudizio gli atti deliberativi relativi alla stipulazione dei vari contratti di lavoro a tempo determinato, ma, dagli stessi il Tribunale non ha riscontrato le esigenze di carattere temporanee che avrebbero dovuto giustificare il ricorso a contratti a tempo determinato per così lungo tempo, così come non sono state rinvenute esigenze di carattere eccezionale.
Conseguentemente il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente e, per l’effetto, ha condannato l’Asl pugliese a pagarle un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
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