Rassegna di giurisprudenza
13/06/2022

Giurisprudenza: selezione DSC; responsabilità; medici non vax; tassabilità risarcimento danno

Corte Costituzionale – Sentenza n. 139/2022. Norme della Provincia autonoma di Bolzano.Procedura di selezione nonché disciplina della composizione e nomina delle commissioni per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale.

Tribunale di Perugia – sentenza 248/2022La lesione del diritto all’autodeterminazione non costituisce danno in e ipsa.
Si è visto in punto di diritto come in caso di "violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa. Dunque, la lesione del diritto all'autodeterminazione non costituisce danno in re ipsa, essendo onere del danneggiato indicare quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute sono stati subiti. Nel caso di specie l'attore non ha svolto alcuna difesa non effettuando alcuna compiuta allegazione in merito ai danni conseguenza patiti nei termini di preclusione previsti dal rito. 

Cassazione Civile – Sentenza n. 14344 del 5 maggio 2022. Non è tassabile il risarcimento del danno per perdita di chances
La Corte di Cassazione ha stabilito che non è tassabile il risarcimento del danno corrisposto dal datore di lavoro a seguito della mancata attivazione, prescritta dalla contrattazione collettiva, del sistema della retribuzione di risultato o per obiettivi, configurandosi come una "perdita di chance". L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, contro due dirigenti medici, che resistono con controricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che — nella causa di impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, quali redditi di lavoro dipendente, le somme riconosciute ad una ASL ai propri dipendenti, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del C.C.N.L. 8/06/2000 in esecuzione degli accordi transattivi raggiunti dalle parti.  Le liti, transatte riguardano il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale, e, quindi, gli importi ricevuti dagli interessati sono esenti da tassazione, La Cassazione pertanto ha stabilito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, in tema di imposte sui redditi, che in base all’art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come quello da perdita di chance. (cd. danno emergente).

Cassazione Civile – Ordinanza n. 12581/2022. Responsabilità medica: quali interessi in caso di ritardo
La Cassazione rinvia alla terza sezione affinché venga decisa la regola sugli interessi da applicare sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. Questa la conclusione dell'ordinanza interlocutoria n. 12581/2022. La Cassazione, ritenendo la questione di importante primaria, considerato che sulla stessa non si è ancora affermato un orientamento univoco, ad accezione di due pronunce che, come affermato dall'Asl, non ritengono applicabile la regola di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., decide di rinviare la causa a un nuovo ruolo per la remissione a una pubblica udienza davanti alla III Sezione.

Cassazione Civile – sesta sezione penale – ordinanza n. 20026/2022. Eccessivi gli arresti domiciliari per il medico no vax.
La Cassazione annulla l'ordinanza che ha disposto la misura degli arresti domiciliari al medico che non ha somministrato il vaccino ai pazienti. Nell'applicare la misura cautelare occorre tenere conto del principio di proporzionalità. In questo caso gli arresti domiciliari sono eccessivi, è sufficiente l'interdizione dall'esercizio della professione per scongiurare la reiterazione del reato. Questa la precisazione contenuta nella sentenza n. 20026-2022 della Cassazione

Tar Lazio – III sezione quater – sentenza n. 376/2022. Studio medico per attività di medico di base e medico del lavoro: immediata sospensione delle attività
La attività di medicina del lavoro seppure comprensiva dei prelievi ematici, in assenza di ulteriori prestazioni qualificabili come invasive, non è soggetta ad autorizzazione ma all’obbligo della comunicazione di inizio attività la cui omissione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 12 comma 2 della L.R. n. 4/2003 (sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).

 

 

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