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06/06/2022

Cassazione su indennità per incarico di sostituzione in una direzione struttura complessa

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Sentenza del 9 febbraio 2022, n. 4153

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente medico di un’Asl lombarda aveva chiesto le differenze retributive derivanti dall’incarico di direzione di struttura complessa conferitogli ai sensi dell’art. 18 ccnl 8 giugno 2000 all’atto della cessazione del titolare del servizio, sostituzione che si è protratta oltre i dodici mesi indicati nella norma succitata.

Poiché l’azienda sanitaria si era limitata a riconoscergli per l’intero periodo di sostituzione l’indennità prevista dal citato art. 18 il predetto sanitario si era inizialmente rivolto al Tribunale (che, però, rigettava la richiesta) chiedendo la corresponsione delle differenze retributive derivanti dall’incarico di direzione di struttura complessa.

La Corte d’Appello accoglieva quest’ultima istanza, osservando che la sostituzione si era protratta ben oltre il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei, previsto nel suindicato art. 18, configurandosi quindi nella fattispecie lo svolgimento da parte del sanitario di mansioni superiori.

L’azienda sanitaria si è opposta alla sentenza della Corte d’Appello avanti alla Cassazione civile, sez. lavoro, censurando la statuizione di inapplicabilità dell’art. 18 del ccnl 8.6.2000 e sostenendo che al sanitario spettava la sola indennità di sostituzione come corrisposta.

La Cassazione civile, sez.lavoro, ha ritenuto fondato il ricorso dell’azienda sanitaria in quanto la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cosiddetta sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva.

La Cassazione civile, sez.lavoro, con sentenza del 9 febbraio 2022, n. 4153 ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che all’interessato, per l’incarico di struttura complessa conferitogli per il periodo di sostituzione del titolare, avesse diritto al pagamento della specifica indennità ex art. 18 ccnl 8.6.2000, così come corrisposta.

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