Rassegna di giurisprudenza
31/05/2022

Giurisprudenza: quarantena, responsabilità, pubblicità sanitaria, diritto di critica, lavoro straordinario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 127/2022. La quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale. La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice.

Tribunale di Napoli – Sez. VIII – sentenza 3421/2022. Ai fini risarcitori è necessario provare la lesione del rapporto parentale. La parte attrice ha mancato di svolgere deduzioni minime sulla consistenza del rapporto parentale asseritamente leso e, in particolare, sugli aspetti dinamico relazionali dello stesso pregiudicati per effetto dell'evento lesivo occorso alla congiunta. Gli istanti si sono limitati invero ad asserire genericamente la presunta alterazione dell'equilibrio psichico ed esistenziale nonché la compromissione degli aspetti relazionali del vivere in seguito alla diagnosi dell'infezione Hcv della congiunta, senza tuttavia allegare e provare in modo specifico l'effettiva incidenza della suddetta diagnosi sulla vita del gruppo familiare. La mancanza di allegazioni di parte in merito al pregiudizio patito per effetto dell'evento lesivo occorso alla propria congiunta preclude il riconoscimento della specifica pretesa risarcitoria avanzata.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 3508/2022. Pubblicità sanitaria. La controversia ha ad oggetto le modalità con le quali la società appellante ha esercitato la facoltà di avvalersi di strumenti pubblicitari concernenti l'attività sanitaria da essa espletata presso la struttura ambulatoriale polispecialistica, autorizzata ed accreditata con il SSN, modalità di cui l'Amministrazione, sulla scorta degli accertamenti ispettivi espletati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS ha contestato la difformità rispetto alle prescrizioni di legge.

Cassazione Civile – Sezioni Unite – Sentenza n. 14561/2022. Revoca di prestazione assistenziale.Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa

Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro– Sentenza n. 423/2022 – Malati psichici, Asl responsabile della mancata consegna dei protocolli. In tema di professioni sanitarie, le possibili reazioni aggressive di pazienti con problemi psichici rientrano nel rischio prevedibile da parte del datore di lavoro, che è, pertanto, tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai lavoratori; tra queste misure rientrano anche i protocolli di comportamento per il personale sanitario.

Cassazione civile – sez. V – sentenza n. 20206/2022. Diritto di critica. Rivolgere una critica ai superiori di una dottoressa, utilizzando il termine "incompetenza" e "illogicità linguistica" dopo essersi visti negare un trattamento medico che fino a quel momento era stato riconosciuto, non integra il reato di diffamazione, ma esercizio del diritto di critica. Occorre tenere conto del contesto, inoltre nel caso di specie, anche se i toni utilizzati sono stati sferzanti, non c'è stata offesa al patrimonio morale della dottoressa.

Cassazione civile – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16425/2022. Compenso per lavoro straordinario. Il diritto al pagamento delle prestazioni domiciliari compete solo se esse sono state eseguite fuori dell'orario di lavoro e se, esaminati gli atti datoriali, risulta provata per tabulas l'autorizzazione, da parte della Asl, allo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare al di fuori dell'orario di lavoro. L'apprezzamento di tale materiale istruttorio è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, la statuizione sul punto non è censurabile in sede di legittimità.

 

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