Rassegna di giurisprudenza
24/05/2022

Giurisprudenza: incarichi di emergenza, stabilizzazione, esito tampone e licenziamento, responsabilità

Corte Costituzionale – Sentenza n. 106/2022 – Medici generali solo con diploma di formazione specialistica
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 21 della legge della Regione Abruzzo 18.05.2021, n. 10 la quale, per sopperire alle carenze di organico e far fronte alla situazione emergenziale, consentiva alle aziende sanitarie locali (Asl) di assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato che avessero un’anzianità di servizio almeno triennale presso la stessa Asl.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 3469/2022 – Il lavoro dipendente presso le cooperative sociali pregiudica la procedura di stabilizzazione. Se la disciplina relativa alla stabilizzazione, di cui all' art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, si presenta quale norma derogatoria della previsione generale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso, allora sono da intendersi come assolutamente vincolanti e necessari i requisiti che i lavoratori debbono possedere per partecipare alla procedura di stabilizzazione. E, nel caso di specie, uno dei requisiti inderogabili è la titolarità da parte dello stesso lavoratore di un rapporto di lavoro flessibile con l’amministrazione procedente.

Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro – sentenza n. 139/2022. Mancata comunicazione esito tampone e licenziamento.Si è in presenza di un'omissione in grado, potenzialmente, di cagionare un gravissimo pericolo soprattutto ai pazienti. È provato che il medico, inconsapevole del proprio stato, abbia frequentato la struttura e abbia dunque mantenuto contatti con colleghi e pazienti fino al pomeriggio, ossia ben oltre 24 ore dal momento in cui il suo referto era disponibile. È del tutto evidente che ciò abbia esposto al rischio di contagio una serie indeterminata di soggetti, anche potenzialmente sensibili.

Tribunale di Reggio Emilia –sentenza 16 febbraio 2022. La prova del nesso di causa è a carico del paziente.La donna che dopo un intervento di mastoplastica additiva, rileva la presenta di un inestetismo, consistente nella lieve asimmetria del seno, deve dimostrare, se vuole ottenere il risarcimento, il nesso di causa tra la condotta e il danno riportato. La stessa non può limitarsi a richiamare le conclusioni, tra l'altro non totalmente a suo favore, della ATP effettuata a distanza di quasi nove anni dall'intervento. Occorrono prove maggiori ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità medica. Queste le conclusioni del Tribunale di Reggio Emilia nella decisione del 16 febbraio 2022

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