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09/05/2022

Concorso: assenza anche se motivata da Covid-19, porta ad esclusione

Tar Puglia – Sentenza del 12/01/2022, n. 152

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un candidato ad un pubblico concorso indetto da un’asl pugliese si è rivolta al TAR Puglia contestando la sua esclusione da detto concorso motivata dall’azienda sanitaria con il fatto che la predetta è risultata assente in sede concorsuale.

La ricorrente ha evidenziato che, riscontrata la propria positività al Covid-19, ha inviato una pec all’Amministrazione chiedendo di sostenere le prove in modalità alternative, ma che tale istanza è rimasta senza risposta. La predetta ha pertanto chiesto l’annullamento del bando di concorso nella parte in cui non prevede la possibilità per i candidati di partecipare a prove suppletive ovvero nella parte in cui non prevede lo svolgimento delle prove in modalità da remoto o altra modalità idonea in caso di positività al virus Covid-19.

L’asl pugliese, nelle proprie difese, ha evidenziato che la selezione di cui al bando impugnato è mirata all’assunzione di nuove risorse in ambito sanitario, proprio in ragione delle carenze emerse in costanza del grave stato pandemico; quindi, vista l’urgenza di procedere alle assunzioni in organico, ha sottolineato l’incompatibilità tra le ristrette tempistiche in cui concludere l’iter e le richieste formulate dalla ricorrente.

Il Tar Puglia, pur dando atto di ben conoscere l’orientamento formatosi in materia in conformità a quanto reclamato dalla ricorrente (Cons. di Stato, ordinanza 9.4.2021, n. 1865; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 12.5.2021, n. 5666; id. 15.12.2021, n. 12988; Tar Puglia, Bari, sez. I, 29.4.2021, n. 754),ha però ritenuto di non potervi dare continuità sulla scorta delle motivazioni sottoindicate.

In prima battuta va ricordato il principio d’ordine generale, immanente nel sistema, secondo cui gli impedimenti soggetti dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dalla selezione. Detto principio riposa a sua volta sul principio di contestualità delle prove d’esame e selettive: ciò costituisce un corollario della par condicio tra candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove.

Il Tar Puglia ha altresì puntualizzato che, ad oggi, non v’è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga di detti principi, neanche in ragione dell’intervenuta pandemia da Covid-19.

Il legislatore, pur avendo contezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà di adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove( art. 10, comma 2 d.l. 44/2021), lasciando alla Pubblica amministrazione la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritegna opportuno derogarli. In applicazione del predetto disposto normativo qualsiasi Pubblica amministrazione non è tenuta in alcun modo a derogare ai principi ordinari che ispirano le procedure concorsuali. Ne consegue che non può censurarsi la scelta, operata dall’Asl convenuta, di continuare a sposare i comuni dettami in tema di partecipazione e conduzione di gara, prevedendo l’esclusione del candidato dalla procedura in caso di sua assenza per qualsivoglia motivo personale.

Nella fattispecie la posizione assunta dalla Pubblica amministrazione deve dirsi a fortiori giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l’assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dalla pandemia può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura de qua, inconciliabili con le pretese della ricorrente.

In conclusione il Tar Puglia ha ritenuto che l’Amministrazione ha, nella specie, fatto buon governo dei principi che informano i pubblici concorsi e delle disposizioni di legge vigenti e, con sentenza del 12.1.2022,n. 152, ha pertanto respinto il ricorso della suindicata candidata.

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