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29/04/2022

Concorso: è valida l’autocertificazione titoli, ai fini del punteggio

Tar Lazio – Sentenza del 11/01/2022, n. 227

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un partecipante ad un concorso indetto da una PA, a seguito della sua esclusione dalla graduatoria degli idonei al sostenimento della prova scritta, si è rivolto al Tar Lazio deducendo di aver presentato telematicamente domanda per la partecipazione al suindicato concorso, dichiarando sia il possesso degli ulteriori titoli attributivi del punteggio, utile all’inserimento tra i soggetti ammessi alla prova scritta, sia il possesso dei titoli preferenziali mediante autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e della legge n.183/2011.

Il predetto ha lamentato che non gli è stato imputato nel punteggio i titoli di dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione ed altri titoli in quanto soltanto autocertificati e non allegati alla domanda.
In proposito il ricorrente ha evidenziato l’illegittimità del bando di concorso nella parte in cui prevede che i titoli devono essere allegati alla domanda per renderne possibile la valutazione e che i titoli non allegati non sono presi in considerazione.
Tale previsione, ad avviso del ricorrente, sarebbe infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui al d.p.r. 445/2000 e all’art. 18 della legge 241/1990 nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e l’utenza non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. La mancata allegazione dei titoli avrebbe dovuto determinare, al più, la commissione a richiedere i titoli per i quali sarebbe potuto sorgere un dubbio circa il loro possesso, anche mediante attivazione della procedura del soccorso istruttorio, sempre applicabile in presenza di difficoltà della parte nel reperimento della documentazione.

Il Tar Lazio ha ritenuto fondato il suindicato ricorso, ritenendo illegittimo l’art. 9 del bando impugnato, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente. Tale previsione è infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui all’art. 18 della legge 241/1990 e al d.p.r. 445/2000, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l’utenza, non possono chiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso.

La ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l’attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all’amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

Il Tar Lazio, sezione prima, con sentenza dell’11.1.2022 n. 227/2022 ha pertanto accolto il suindicato ricorso.

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