Rassegna di giurisprudenza
29/03/2022

Giurisprudenza: incarichi, professioni sanitarie, Ecm, responsabilità

Tar Lazio – Sezione III quater – sentenza n. 3146/2022 – Disponibilità per conferimento incarichi. È stato precisato che, anche qualora si volesse sostenere per converso che un accordo collettivo ben possa fondare un potere pubblico ed una procedura pubblicistica, è evidente che trattasi comunque di attività di selezione basata su parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva, analitici e del tutto vincolanti, che il giudice è chiamato semplicemente ad applicare attraverso il compimento di una verifica di conformità/difformità del comportamento dell'amministrazione rispetto ai parametri predetti.

Tar Lazio – Sezione III quater – sentenza n. 2891/2022 – L’odontotecnico non è professione sanitaria. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con cui si chiedeva l’annullamento del parere non favorevole espresso da Lungotevere Ripa in merito alla richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria.

Consiglio di Stato– sentenza n. 2164/2022 – Psicologi. Obbligo formazione ECM vale per i liberi professionisti. L’obbligo dell’assoggettamento alla Educazione continua in medicina vale anche per gli psicologi, iscritti al relativo albo, che non operano, direttamente o indirettamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale ora arriva anche la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che chiude la vicenda.

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 8613/2022 . Responsabilità per prolungamento della condizione patologica della paziente collegato alla grave imperizia chirurgo. Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produca ex se un aggravamento della lesione e della perturbazione funzionale, assume rilievo penale ove generi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it