Cassazione Civile – Sezione lavoro – ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6153. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato dall’IPSO contro il decreto ingiuntivo riconosciuto ad una dirigente sanitaria a titolo di compensi per prestazioni di attività professionali aggiuntive in regime di intramoenia
Tar Lazio – Sezione V – ordinanza n. 1234/2022. Sospensione da mancato vaccino, disposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo. Il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale - e l’assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo.
Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza n. 1524/2022, Rimuovere un medico dall’incarico di direttore sanitario. È assorbente la considerazione che la Tabella A non costituisce elemento di riferimento nella presente controversia perché è “Valevole per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera”, mentre oggetto della contestazione è il (mancato) possesso della specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva” o di un titolo equipollente.
Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza n. 1123/2022, Differenze tra autorizzazione e accreditamento istituzionale. L’autorizzazione all’esercizio è subordinata alla verifica del “possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
Tar Campania - Sez. VIII - decreto n. 135/2022 Medico cancellato dall'albo dei CTU. Limitarsi ad affermare la circostanza che “…il ricorrente in attesa della prima Camera di Consiglio utile si vedrebbe costretto ad interrompere molte relazioni tecniche in procedimenti in cui è stato designato quale CTU con grave intralcio del normale corso processuale dei detti procedimenti”, in assenza di supporto probatorio, giustifica il rigetto della istanza cautelare.