News
25/02/2022

Concorso pubblico: non si può essere esclusi per irregolarità nella tassa iscrizione

Tar Campania – Sentenza del 14 settembre 2021, n.6096

Commento a cura di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Un candidato ad un concorso pubblico indetto da un’azienda ospedaliera campana è stato escluso dalla procedura in applicazione dell’omologa clausola di bando che ha previsto la sanzione espulsiva per l’ipotesi di irregolarità nel versamento dei diritti di segreteria.

Al predetto candidato è stato contestato che la sua domanda di partecipazione risultava priva di regolare ricevuta attestante l’avvenuto versamento della somma di euro 10,00.

Avverso la sua esclusione il predetto ha proposto ricorso lamentando la violazione del d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm. e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, stigmatizzando, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità nell’esercizio delle funzioni amministrative.

Il TAR Campania, richiamati i consolidati principi per cui l’azione dell’amministrazione pubblica deve essere improntata a principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinantisi, tra l’altro, specie in materia di provvedimenti a carattere latu sensu sanzionatorio, nel corollario della non eccedenza del mezzo rispetto al fine, di talchè, nel perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura, l’amministrazione è tenuta a prediligere la soluzione che, tra le varie alternativamente possibili per idoneità ed efficacia, implica il minor sacrificio per il destinatario dell’atto stesso.

La partecipazione ai pubblici concorsi, oltre a soddisfare un interesse privato inerente al diritto al lavoro, concorre a realizzare un interesse pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all’art. 97Cost., cosicché l’amministrazione deve favorire la soddisfazione di tale interesse, consentendo la partecipazione dei soggetti forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti.

La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

Il mancato, tardivo o comunque irregolare versamento della tassa di iscrizione costituiscono violazioni di prescrizioni formali e, dunque, non essenziali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, poiché ciò non altera, in alcun modo, la par condicio tra i concorrenti, purché prima dell’effettivo svolgimento delle prove concorsuali.

In applicazione dei superiori principi al caso in esame, ad avviso del TAR è pertanto emersa l’illegittimità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente e oggetto di gravame, stante il carattere disfunzionale e sproporzionato della stessa a fronte di una mera irregolarità nel pagamento del contributo di partecipazione alla procedura, irregolarità nondimeno pure sanata dal ricorrente prima dello svolgimento delle prove di concorso.

Il TAR Campania, con sentenza del 14 settembre 2021, n. 6096, ha di conseguenza accolto il ricorso del predetto candidato.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it