Cassazione – sentenza n. 4323/2022 – Responsabilità medica per trasfusione sbagliata. Responsabile penalmente per il reato di omicidio colposo il medico che, lascia da sola l'infermiera nella procedura di trasfusione con la quale viene somministrato al paziente un gruppo sanguigno incompatibile. Non rileva che in quel momento l'infermiera aveva meno pazienti da seguire del medico, la procedura doveva essere ripetuta dopo che il medico, proprio nella fase precedente all'inserimento della sacca nella cannula, si allontanava per controllare i monitor dei pazienti più gravi. Non rileva neppure che il paziente fossa già in condizioni critiche e avesse probabilità nulle di sopravvivenza, perché è indubbio che la somministrazione di un sangue incompatibile, ne abbia cagionato la morte, riducendo fortemente le seppur minime chances di sopravvivenza.
Cassazione - sentenza n. 4587/2022. Malattia difficile: nessuna responsabilità medica.Non c'è responsabilità né per l'ospedale perché ha curato la paziente da una malattia difficile, né del medico curante perché la fibrosi polmonare era insorta dopo la visita di quest'ultimo. A nulla valgono i tentativi del marito di far ricadere la responsabilità della morte della moglie sui medici che l'hanno curata. Non rileva che l'ospedale si sia discostato dalla terapia precedente, né che la moglie non fosse stata informata sulle controindicazioni della nuova cura, visto che le infezioni insorte rientrano nelle normali conseguenze della terapia.
Cassazione – Sezione lavoro - sentenza n. 29906 del 25/10/2021. La Cassazione ha affermato che «il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione». Nel caso in esame un dirigente dell’area medica aveva chiesto le differenze retributive maturate in conseguenza all’applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal proprio CCNL. L’Istituto presso il quale aveva prestato servizio al contrario riteneva che il rinnovo non era applicabile poiché il rapporto di lavoro era cessato prima della firma del rinnovo contrattuale. la Cassazione prendendo le parti del lavoratore rigetta il ricorso affermando che, per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi derivanti dalla stipula del rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore, è necessario che le parti sociali specifichino nel CCNL, l’applicabilità degli aumenti solo ai dipendenti ancora in organico. Corte di
Corte Costituzionale – Sentenza 36/2022. Piano Socio sanitario regionale 2019-2023 Erogazione di prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA - Possibilità per le aziende sanitarie, in via eccezionale, nel caso di impossibilità di reperire medici in possesso della specializzazione richiesta ovvero in disciplina equipollente o affine, di conferire a medici, privi del diploma di specializzazione, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinari
Cassazione – Sezione II - sentenza n. 38314/2021 Conferimento di incarichi privati a dipendenti pubblici. Con la sentenza n. 38314 del 3 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il conferimento di incarichi privati ai dipendenti pubblici è condizionato al previo rilascio di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, con un onere di verifica in capo al datore di lavoro privato circa la qualità del lavoratore.