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04/02/2022

Profilo dl tecnico chimico farmaceutico: Anaao vince ricorso

Tar per la Sicilia (Sezione Prima) – Sentenza del 16.12.2021, N. 03512

Commento a cura di Robert Tenuta, Responsabile Dirigenza Sanitaria Calabria

L’azienda ospedaliera – Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, con avviso pubblicato sul proprio sito aziendale in data 5.10.2021, ha indetto pubblica selezione, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo pieno e determinato, della durata di anni uno, eventualmente rinnovabili, per vari profili professionali, tra i quali quello di “Collaboratore tecnico professionale chimico farmaceutico” (profilo previsto nel comparto sanità).

Anaao Assomed ha impugnato il bando richiamato, deducendone l’illegittimità perché le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva vigenti che disciplinano la professione di chimico e di farmacista ascrivono queste ultime all’area della Dirigenza sanitaria, così come ribadito dalla recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, espressasi sulla questione.

Si sono costituiti in giudizio sia l’Azienda ospedaliera – Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo che la Presidenza della Regione siciliana.

Il TAR per la Sicilia (Sezione Prima) ha ritenuto il ricorso di Anaao Assomed fondato nel merito per le motivazioni già espresse nelle recenti sentenze dei T.A.R. e del Consiglio di Stato (in particolare e di recente, sentenza n. 3029 del 2021 TAR Palermo, sez. I; sentenza Cons. Stato n. 5195 del 2021) alle quali il TAR per la Sicilia ha rinviato per dovere di sinteticità, aventi a oggetto bandi di analogo tenore a quello oggetto di impugnazione, dei quali è stata sancita l’illegittimità poiché, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n.502 del 1992, il profilo professionale di tecnico professionale chimico farmaceutico non è previsto nella declaratoria dei profili professionali vigenti disciplinati dal CCNL del comparto.

Il Tar per la Sicilia, sezione Prima, ha in particolare evidenziato che deve ritenersi illegittima la previsione del bando impugnato in quanto richiede per la selezione per un posto di collaboratore tecnico professionale chimico farmaceutico, il requisito dell’iscrizione all’albo dei chimici – Sezione A – ovvero all’albo dei farmacisti, titoli il cui possesso consente invece l’inquadramento nella relativa qualifica dirigenziale sanitaria (prevista appunto nel CCNL della dirigenza sanitaria e non nel CCNL del comparto).

Il Tar per la Sicilia, sezione Prima, con sentenza del 16.12.2021, n. 03512, ha pertanto accolto il ricorso di Anaao Assomed, annullando il bando di concorso impugnato, disponendo inoltre che le spese di lite seguano la soccombenza, ponendole quindi a carico dell’Azienda ospedaliera – Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo.

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