Rassegna di giurisprudenza
14/12/2021

Sentenze:responsabilità, borse specialità, obbligo di informazione, lo psicologo di base

Cassazione civile – Sez. III – sentenza n. 32657/2021. Responsabilità medica e valutazione del giudice. Con la sentenza n. 32657/2021, la Corte di Cassazione ha cassato una sentenza di Corte d'appello sul presupposto che quest'ultima avrebbe peccato nel ricollegare lo stesso effetto giuridico a due differenti giudizi di fatto. In particolare, a giudizio degli Ermellini, la corte territoriale avrebbe dovuto tenere distinte le ipotesi secondo cui un tempestivo intervento dello staff medico avrebbe evitato oppure semplicemente ridotto il danno subito dalla vittima.

Cassazione civile – Sez. VI – ordinanza 37251/2021. Borse specialità: prova dell'equipollenza del titolo. In relazione al diritto all'indennità per la mancata percezione dell'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle Direttive Europee che hanno imposto la predetta remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e quindi va allegato e dimostrato dal medico attore e, di conseguenza, non costituisce oggetto di una eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa.

Cassazione civile – Sez. III – sentenza n. 35648/2021. Obbligo di informazione non adempiuto. Non è sostenibile che l'obbligo informativo possa essere stato assorbito dal fatto che l'ecografo utilizzato non era idoneo perché del tipo 2 D: al contrario, il sanitario era proprio tenuto ad informare la gestante che era possibile effettuare un’ecografia del feto con apparecchi migliori o quantomeno era tenuto a informarla che sarebbe stato il caso di ripetere l'ecografia visti gli esiti poco chiari di quella effettuata, spiegando cioè la sostanziale inutilità della ecografia da lei praticata.

Corte Costituzionale – sentenza n. 241/2021. La legge regionale della Campania che istituisce il servizio di psicologia di base e la figura dello psicologo delle cure primarie o psicologo di base non viola la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha bocciato il ricorso del Governo. Per la Consulta “l’art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 12, comma 6, lettera a), del d.l. n. 35 del 2019, come convertito – norma, quest’ultima, espressamente richiamata dall’art. 1 della legge regionale Campania n. 35 del 2020 –, prevede la possibilità che i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta aderiscano ai modelli organizzativi multi-professionali, nei quali sia presente, tra l’altro, anche la figura dello psicologo. A fronte di questo dato, la particolarità che connota la legge regionale impugnata si sostanzia nella circostanza che, con riferimento al territorio campano, la struttura della psicologia di base opera presso i distretti del Servizio sanitario regionale e non si radica nell’organizzazione interna dei medici di base, pur essendo espressamente contemplata la collaborazione – evidentemente esterna – con questi ultimi”.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it