La mobilità interna d'urgenza prevede a garanzia della posizione dei dirigenti medici, una serie di condizioni per la sua legittima applicazione, quali l'esistenza di un atto motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, la ricorrenza del presupposto di eventi contingenti e non prevedibili ed il limite temporale di operatività dell'istituto che non può superare il mese nell'anno solare.