News
29/10/2021

Assenza per malattia: senza certificazione si va incontro a licenziamento

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza del 21.6.2021, N. 17600

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

29 ottobre 2021 - Un pubblico dipendente non si è presentato in servizio comunicando telefonicamente alla propria amministrazione che l’assenza era dovuta al suo stato di salute senza poi produrre i certificati medici, pur sollecitato più volte a provvedere in tal senso.

Il predetto è stato pertanto sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio (quattro giorni) ed al termine è stata applicata nei suoi confronti la sanzione massima del licenziamento.

Il dipendente ha impugnato detto licenziamento, sostenendo che la sanzione erogata doveva essere ricondotta a quella meno grave della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione.

Sia il giudice del lavoro che la Corte d’appello hanno però confermato la sanzione massima del licenziamento, per cui l’interessato ha promosso ricorso in Cassazione.

La Cassazione civile, sez. lavoro, ha evidenziato che non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell’assenza per malattia, come il ricorrente afferma di aver fatto con una telefonata. E’ necessario che il lavoratore si rivolga per l’accertamento del proprio stato di salute ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, così come previsto dall’art. 55-septies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 165/2001, procedimento che si conclude con l’inoltro della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’Inps.

La mancanza di questa certificazione, che attesti la ragione della malattia quale causa dell’assenza, riconduce quest’ultima alla nozione di assenza ingiustificata. In proposito l’art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 165/2001, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 21.6.2021, n. 17600 ha confermato quindi nei confronti del ricorrente la sanzione massima del licenziamento.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it