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19/09/2021

Trattamento economico e mobilità volontaria: il parere della FP

Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere del 21.4.2021, N. 27149

Commento di Crocifissa Lo Cunsolo – Consigliere Nazionale Anaao Settore Dirigenza Sanitaria

Un’azienda del comparto sanità ha chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica di esprimere un parere in ordine al trattamento economico spettante ad un dipendente del Ministero della difesa transitato presso la stessa Asl mediante mobilità volontaria.

In particolare l’Asl ha chiesto di conoscere se l’indennità di amministrazione, cui la contrattazione del comparto di provenienza attribuisce carattere fisso e ricorrente riconducendola alla retribuzione globale di fatto, possa essere mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

Poiché il caso proposto si riferisce ad una mobilità volontaria, per la disciplina in materia di trattamento economico occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2001, secondo cui “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

Tale norma è confermata in modo puntuale dal d.p.c.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1, prevede che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinques del medesimo art. 30ndel decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il d.p.c.m. 26 giugno 2015 ha chiarito che il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza è invece contemplato dal comma 2 del citato articolo 3 per i casi di mobilità diversa da quella volontaria.

In conclusione il Dipartimento della Funzione pubblica ha affermato che nei processi di mobilità volontaria le Pubbliche amministrazioni non devono garantire al dipendente, proveniente da altro comparto di contrattazione, lo stesso trattamento retributivo che percepiva nell’ente di provenienza (ancorchè se a tiolo di assegno ad personam riassorbibile), ma devono riconoscere gli emolumenti del trattamento economico fondamentale e accessorio del proprio comparto, mentre il meccanismo di garanzia, tramite l’assegno ad personam in favore del lavoratore, trova applicazione nelle sole ipotesi di mobilità diversa da quella volontaria, vale a dire nelle ipotesi di trasferimento fondate su decisioni unilaterali del datore di lavoro pubblico, prive dunque del consenso del dipendente.

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