Rassegna di giurisprudenza
13/09/2021

Sentenze: ferie, vaccino, green pass, colpa medica, contributo solidarietà

Cassazione – Sezione Lavoro – ordinanza n. 22884 del 13 agosto 2021.Con ordinanza n. 22884 del 13.8.2021, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha respinto il ricorso promosso dall’ASL n. 1 L’Aquila-Lanciano-Sulmona avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila del 20.11.2014, la quale aveva riconosciuto al dirigente medico il diritto a vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate nel corso del rapporto e non godute al termine di quest’ultimo a causa di obiettive necessità aziendali, confermando così la pronuncia di secondo grado. La sentenza in esame si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui, rispetto alla regola generale della insussistenza del diritto all’indennità sostitutiva per il dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro (come nel caso del titolare di struttura complessa), qualora non eserciti detto potere e non usufruisca quindi del periodo di riposo, è prevista una salvezza nell’ipotesi in cui, invece, tale dirigente provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione. Nel caso di specie, si è  dimostrato, nel giudizio di merito, come la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa, non dalla sua volontà, ma da una condizione di grave carenza di organico del personale medico della struttura complessa da lui diretta e da comportamenti omissivi dell’amministrazione, tra cui la tardiva approvazione del piano ferie predisposto in tempo utile dallo stesso lavoratore prima di essere collocato a riposo.

Tar Puglia – Sezione II – Decreto n. 480/2021. Sospeso il medico che non si vaccina.Il TAR Puglia-Lecce, sezione II, con il decreto n. 480 del 5 agosto 2021 respinge l'istanza di sospensione della delibera che, applicando l'art. 4, d.l. n. 44/2021, ha sospeso dall'esercizio della professione una dottoressa che non si è sottoposta alla vaccinazione anti COVID-19 dopo che la Asl datrice ha valutato con esito negativo la possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con gli utenti e il personale sanitario.

Tar Lazio – Sezione I – Decreto n. 4453/2021. Il green pass è legittimo. Il Tar Lazio che, con decreto monocratico del 24 agosto 2021, n. 4453, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’obbligo del certificato verde, nello specifico per l’accesso alle scuole. “Il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”, così il tar lazio.

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza 30229/2021. Colpa medica e coefficiente di salvezza. La Suprema Corte ha chiarito i rapporti fra la condotta omissiva del medico ed il coefficiente salvifico di probabilità statistica, precisando i termini in cui quest’ultimo può essere “manipolato” dalle circostanze fattuali del caso di specie in modo tale da sorreggere il giudizio di “alta probabilità logica” che fonda la ragionevole certezza della sussistenza del nesso causale fra omissione del medico ed evento causato.

Cassazione Penale – Sezione IV - Sentenza 30 giugno 2021 . Colpa medica: lo specialista in ospedale deve anche prescrivere la terapia. Il medico che, all'interno di una struttura ospedaliera, viene chiamato per un consulto specialistico, ha i medesimi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto. Non potrà dunque liberarsi da ogni responsabilità affermando di essere stato chiamato solo per un consulto, in quanto in virtù del c.d. contatto sociale egli dovrà fare tutto quanto è nelle sue capacità per salvaguardare l'integrità del paziente. Inoltre, in caso di cooperazione multidisciplinare, ogni sanitario è tenuto a conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, controllandone la correttezza e anche ponendo eventualmente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Cassazione Civile – Sezione VI – Ordinanza 23363/2021. Stop al contributo di solidarietà per i pensionati. Il contributo di solidarietà richiesto al professionista titolare di pensione di anzianità non è dovuto perché impone "una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata e diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore." Il principio del pro-rata prevede infatti che le modifiche alle regole di calcolo devono essere applicate per il futuro e non a quanto già versato in passato.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 749 del 23 luglio 2021.La determinazione di non contrattualizzare soggetti accreditati viola le regole comunitarie in materia di concorrenza Debbono ritenersi illegittime tutte le disposizioni che precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti accreditati, privilegiando i soggetti che già lo sono e facendo esclusivo riferimento alla satura-zione dell'offerta.

 

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