[Progetto a cura dell'Ufficio Stampa Anaao Assomed
Testi di Mario Lavecchia, Componente Delegazione trattante Anaao Assomed
In video Pierino Di Silverio, Responsabile Settore Anaao Giovani]
INTRODUZIONE
Il dirigente medico/sanitario vincitore di un concorso per assunzione nel SSN prima di essere confermato nei ruoli della Ausl alla quale viene assegnato deve fare un periodo di prova (articolo 12 Ccnl 2016-2018).
Il periodo di prova, previsto dal codice civile (articolo 2096), è una clausola che può essere inserita nel contratto di lavoro subordinato, con la quale il lavoratore e il datore di lavoro stabiliscono di subordinare l’instaurazione definitiva del rapporto di lavoro al preventivo espletamento di un periodo di prova, finalizzato a valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro.
Infatti durante il periodo di prova il neo dirigente valuta se il posto di lavoro cui è stato assegnato, l’organizzazione del lavoro, la struttura dell’Ausl sono confacenti alle sue aspettative, mentre la Ausl valuta, tramite il dirigente di struttura complessa, cui il neo dirigente è stato assegnato, se le capacità e le conoscenze, previste nel bando di concorso, siano realmente possedute dal neo dirigente e se i suoi comportamenti sono confacenti con l’organizzazione che la Ausl si è data.
Il contratto di lavoro della dirigenza sanitaria e medica ha sempre previsto questo periodo di prova e anche nel recente contratto, siglato in data 24 luglio 2019, ha rinovellato ed in parte modificato le caratteristiche e le modalità di svolgimento che caratterizzano il periodo di prova.
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DOMANDA - Dopo quattro mesi dall’inizio del periodo di prova sono stato chiamato presso altra Ausl, nella quale tempo fa avevo sostenuto un regolare bando di concorso, che mi ha offerto un lavoro a tempo indeterminato che ritengo più confacente alle mie aspettative.
Quali sono i miei obblighi rispetto all’attuale azienda presso la quale sto lavorando?
Devo motivare la mia decisione di rescindere il contratto di lavoro?
Devo dare un preavviso ed in caso affermativo di quanto?
Devo pagare una indennità sostitutiva?
RISPOSTA - Il CCNL prevede che decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Di conseguenza il tuo unico obbligo è quello di dare comunicazione della tua decisione alla Ausl; accertati che venga protocollata, a tal fine ti suggerisco di consegnarla personalmente all’ufficio protocollo dell’azienda facendoti rilasciare apposita ricevuta o in alternativa inviala tramite PEC, dopo di che da quel momento sei libero di andare presso la nuova azienda sanitaria senza alcun obbligo verso la Ausl presso cui adesso lavori. L’obbligo di motivare di tale scelta è dovuto solo se è l’azienda a rescindere il contratto di lavoro.
DOMANDA - Sono già passati sei mesi dall’ inizio del mio periodo di prova, ma non ho ancora ricevuto la conferma della mia immissione in ruolo, anzi il mio direttore sta ventilando l’ipotesi, in seguito a una vivace discussione fra noi, di proporre di prorogare il mio periodo di prova di altri sei mesi.
RISPOSTA - Il periodo di prova dura sei mesi e non è rinnovabile alla sua scadenza. Trascorsi sei mesi senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, tu sei automaticamente confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. Inoltre l’Ausl deve proporti e firmare con te, un regolare contratto di lavoro definendo tutti gli aspetti contrattuali previsti all’art.11 del Ccnl 2016/18.
DOMANDA - Durante il periodo di prova sono stato assente per due mesi per un intervento chirurgico post traumatico e successivo periodo di riabilitazione: l’azienda mi può licenziare?
RISPOSTA - In caso di malattia hai diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova (sei mesi), poiché la tua assenza è stata inferiore, il tuo rapporto non può essere risolto. Ovviamente poiché per il periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato, il tuo periodo di prova terminerà due mesi dopo l’originaria scadenza.
DOMANDA - Sono un dirigente della Ausl XXX come dirigente medico nella disciplina di cardiologia, ho vinto un concorso nella disciplina di oculistica, disciplina che mi piace di più, sempre presso la stessa mia azienda: devo rifare il periodo di prova?
RISPOSTA - Risposta affermativa devi rifare il periodo di prova perché cambi disciplina di appartenenza e di conseguenza l’azienda ha il diritto di valutare se realmente tu sei idoneo a ricoprire il posto che ti viene assegnato. Durante il periodo di prova, hai diritto alla conservazione del posto nella disciplina di cardiologia. Se al termine del nuovo periodo di prova tu non venissi confermato, se lo vorrai, potrai essere reintegrato nella disciplina di cardiologia.
Qualora invece, tu provenissi da altra azienda sanitaria presso la quale avessi già superato il periodo nella stessa qualifica e disciplina di oculistica saresti stato esonerato dal periodo di prova e il tuo precedente rapporto di lavoro sarebbe contemporaneamente rescisso. (non avresti avuto diritto ad aspettativa).
DOMANDA - Finalmente dopo due anni di vari incarichi a tempo determinato, fortunatamente sempre nella stessa disciplina, sono stato chiamato a ricoprire un posto a tempo indeterminato nella mia disciplina: come viene valutato il servizio già prestato ai fini della progressione della carriera? Devo fare un periodo di prova?
RISPOSTA - Se i tuoi precedenti incarichi sono stati svolti tutti, o almeno per un periodo di dodici mesi, presso una Ausl o Ente del Comparto nella medesima qualifica e disciplina, non devi fare il periodo di prova e il periodo di lavoro svolto in passato ti viene valutato come anzianità di lavoro.
DOMANDA - Sono stato assunto, dopo un concorso nella disciplina di medicina interna, ma durante il mio periodo di prova è già la terza volta che mi cambiano l’unità operativa di medicina interna presso la quale devo andare a lavorare: è regolare?
RISPOSTA - Il comma 11 dell’art. 12 del Ccnl 2016-2018 dice espressamente che durante il periodo di prova tu puoi essere assegnato a diverse unità operative purchè siano della stessa disciplina e con la stessa qualifica per la quale hai sostenuto e vinto il concorso.
L’obbiettivo di questi “spostamenti” dovrebbe essere quello di farti acquisire esperienze, tecniche ed altro per migliorare la tua formazione nella disciplina.
DOMANDA - Le ferie godute durante il periodo di prova sono conteggiate ai fine del compimento dei sei mesi?
RISPOSTA - Il comma 2 dell’articolo 12 del CCNL 2016-2018 esplicita che per il compimento del periodo di prova si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato o come, potrebbe dire la controparte, del servizio effettivamente lavorato.
Ciò premesso, mentre è evidente che da questo computo sono esclusi tutti i periodi assenza a qualsiasi titolo effettuato, ciò non vale per le ferie godute durante il periodo prova: le ferie sono a tutti gli effetti da considerare servizio e quindi come tale sono computabili ai fini del compimento dei sei mesi di detto periodo.
23 Dicembre 2020