Cassazione Sezione Civile
02/07/2021

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza 18813/2021 Emotrasfusione e controlli

In ambito di responsabilità medica, in capo alla struttura sanitaria e ai medici si innesta una responsabilità a carattere contrattuale a norma degli artt. 1218 e 1228 del codice civile. Tra paziente e ospedale si configura dunque un rapporto contrattuale autonomo e atipico, c.d. di spedalità, in base al quale il nosocomio si impegna a fornire una prestazione articolata, genericamente detta di "assistenza sanitaria" che tuttavia ingloba al suo interno non solo la prestazione medica principale, ma anche tutta una serie di obblighi di protezione e accessori.

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