Rassegna di giurisprudenza
13/07/2021

Giurisprudenza:Arpa, responsabilità, rifiuto di vaccinazione, dirigente psicologo

Consiglio di Stato sentenza n. 05167/2021

Consiglio di Stato sentenza n. 05195/2021

Il Consiglio di Stato con due sentenze ha respinto rispettivamente il ricorso dall’ARPA della Basilicata e delle Marche volto ad ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata e Marche che avevano annullato il bando di concorso indetto dalla predetta ARPAB per la copertura di un posto di biologo inquadrato nella categoria D del comparto ed il bando di concorso indetto dalla predetta ARPAM per la copertura di due posti di chimico inquadrati nella categoria D del comparto. Dette ARPA avevano infatti illegittimamente incluso il profilo professionale di “biologo” e di “chimico” nella categoria D del comparto, violando manifestamente le disposizioni contrattuali e la normativa vigente che inquadra il “biologo” ed il “chimico” nell’area dirigenziale. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie (a cui appartengono biologi, chimici e fisici) si applica in maniera uguale alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed alle ARPA e che i dipendenti delle ARPA sono assoggettati alla contrattazione collettiva del Comparto Sanità.

Ordinanza Tribunale di Modena 19 maggio 2021. Legittimo sospendere il lavoratore che rifiuta la vaccinazione Covid. L’articolo 20 del d.lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) stabilisce che: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Obbligo che comprende quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Tale obbligo grava anche sui liberi professionisti che svolgono attività per conto dei datori di lavoro. Questa l’opinione espressa nell’Ordinanza del Tribunale di Modena con la quale è stato respinto il ricorso avverso la sospensione di una lavoratrice di una cooperativa che svolgeva i lavori in una RSA in seguito al suo rifiuto di fare il vaccino contro il Covid. La sentenza tratta un caso antecedente all’articolo 4 del DL 44/2021.

Cassazione Penale– Sezione IV - Sentenza n. 24835/2021. Responsabilità professionale. L’iter che i giudici devono seguire prima di pronunciare una condanna penale nei confronti del medico o del sanitario per responsabilità professionale richiede valutazioni complesse, con necessità di tener conto di una serie di elementi puntuali prima di poter giungere ad affermarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso di un medico specialista in chirurgia plastica ed estetica, condannato dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali colpose.

Consiglio di Stato– Sezione III - Sentenza n. 3844/2021. Lombardia: il Consiglio di Stato “promuove” il gestore dei pazienti cronici. La figura di gestore del paziente cronico «non depotenzia» il medico di medicina generale in quanto le due figure agiscono in ambiti differenti e «si coordinano per tendere ad una maggiore efficienza». Il gestore del paziente cronico «organizza i servizi sanitari e sociosanitari necessari al paziente cronico», mentre il MMG «continua ad avere la responsabilità della competenza clinica in relazione al proprio paziente».

Cassazione Penale– Sezione IV - Sentenza n. 12968/2021. Responsabile il medico se non risolve il dubbio diagnostico. L'esercizio dell'attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento delle attività sanitarie che essa comporta, soprattutto con riguardo alle sue fasi più delicate come la diagnosi e l’individuazione della terapia, anche chirurgica, da effettuare sul paziente. La scelta degli interventi terapeutici è rimessa alla discrezionalità del sanitario, cosicché la colpa di quest’ultimo, è ravvisabile nell’osservanza delle regole di condotta proprie della professione finalizzate alla prevenzione del rischio collegato alla scelta terapeutica.

Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Sentenza 20 maggio 2021, n. 49993- Le misure di restrizione adottate per contrastare l’epidemia da Covid -19 non possono equipararsi agli arresti domiciliari. La Corte Edu ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un eurodeputato rumeno contro il proprio Paese, per il quale l’interdizione a uscire di casa, se non per una serie di motivi limitati, avrebbe violato il suo diritto a non essere privato della libertà, sancito dall’articolo 5 della Cedu. Si è sottolineato come per ragioni di salute pubblica sono ammesse restrizioni alla libertà di movimento. Tra l’altro, le restrizioni contestate si applicavano a tutti e le autorità non avevano adottato alcuna misura individuale nei confronti del ricorrente.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 142/2021- Bocciato il “Dirigente psicologo”. Dichiarato illegittimo il comma 3, L.R. 21 del 7 luglio 2020 della Regione Puglia che, nell'ambito dell’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, prevedeva l'introduzione, nei piani triennali di fabbisogni del personale delle Asl, del “dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato”. Per la Corte Costituzionale la norma è illegittima perché “si pone in contrasto con l’obiettivo del piano di rientro” stipulato tra Stato e Regione nel 2010.

 

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it