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24/06/2021

Obbligo reperibilità: sentenza del Tar Sicilia

Tar Sicilia – Sez. I Palermo – Sentenza dell’11.3.2021, N. 898

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Un dipendente pubblico assente dal servizio per malattia, accusando un malore veniva accompagnato dal medico di famiglia nella fascia orario di reperibilità.
Nella stessa ora avveniva al suo domicilio la visita fiscale richiesta dalla sua amministrazione che il medico di controllo attestava non eseguita poiché “all’indirizzo non ha risposto nessuno”.

Nei confronti del predetto dipendente l’amministrazione ha applicato l’art. 5, comma 14 della legge 638/1983: “Qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni…”, nonché l’applicazione della “censura” per mancanza di correttezza nel suo comportamento.

Il suddetto dipendente si è rivolto al Tar Sicilia per l’annullamento di entrambi i suindicati provvedimenti, allegando attestazione di presenza presso l’ambulatorio del medico curante il quale dichiarava lì si trovava perché affetto da ipotensione arteriosa con sindrome vertiginosa.

Il Tar Sicilia ha ritenuto necessario preliminarmente chiarire se la giustificazione offerta dal ricorrente sia legittima e adeguatamente motivata.
La normativa vigente prescrive che qualora il dipendente debba necessariamente e motivatamente assentarsi dal proprio domicilio in orario compreso nelle fasce di reperibilità dovrà curarne preventivamente la comunicazione all’ufficio e successivamente dovrà comunque comprovarne le ragioni che hanno determinato la indifferibile necessità di allontanamento dal domicilio.

In proposito non risulta invece dimostrata l’indifferibilità e urgenza della visita medica e nulla esclude che tale visita potesse essere postergata in orario non coincidente con la fascia oraria di reperibilità o comunque che consentisse al ricorrente di avvisare l’ufficio previamente.

Risulta pertanto legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione ha adottato la sanzione disciplinare della censura per mancanza di correttezza del dipendente. Tale provvedimento è adeguatamente motivato e proporzionato alle violazioni summenzionate essendo il ricorrente venuto meno ai suoi doveri comportamentali nel non comunicare le ragioni indifferibili della sua assenza dal domicilio.

Anche il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico risulta adeguatamente motivato in quanto il motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità deve rivestire il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. L’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione per sottoporsi a visita medica non è di per sé un motivo valido a giustificare l’assenza giacché la valutazione va fatta in termini concreti, tenendo conto sia dei disturbi accusati e dalla loro entità, sia dell’impossibilità di sottoporsi a visita medica presso il proprio domicilio e della conseguente necessità di recarsi dal medico proprio in coincidenza con le fasce orarie di reperibilità. Nel caso di specie è legittima la decurtazione dello stipendio del dipendente in quanto l’allontanamento senza preventiva comunicazione è ammesso solo in caso di urgenza ed indifferibilità della visita medica che il ricorrente non ha provato in alcun modo nel corso del giudizio né si evince dal medico certificato del medico curante che in proposito certifica solo la presenza.

In definitiva il TAR Sicilia, sez. I Palermo, con sentenza del 16.3.3021, n.898, ha respinto i suindicati ricorsi.

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