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21/05/2021

Corte Costituzionale sui medici specializzati in Veneto

Corte Costituzionale – Sentenza del 12 Febbraio 2021, N. 20

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 27-30 gennaio 2020, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 28 della legge della Regione Veneto 25 novembre 2019, n. 44.

La normativa impugnata ha imposto diversi obblighi ai sanitari in formazione specialistica: nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione i professionisti citati devono partecipare ai concorsi banditi dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale veneto e devono accettare e svolgere per un periodo complessivo di tre anni tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o in regime di convenzione. L’inosservanza di tali obblighi è sanzionata con la restituzione alla Regione di parte degli importi percepiti; il professionista che rinunci al corso di studi e così risolva in via anticipata il contratto è obbligato a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri tali obblighi contrasterebbero con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in un ambito rientrante nella materia delle “professioni”; tali clausole, nel regolare aspetti che esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione specialistica, finalizzato in via esclusiva all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, ne snaturano di fatto la ratio e l’oggetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri censura inoltre la legge regionale suindicata nella parte che autorizza un’azienda ospedaliera universitaria a rideterminare i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito ai fondi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, in quanto la norma interverrebbe “in materia di trattamento economico del personale contrattualizzato” invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato ed, in particolar modo, la disciplina del trattamento economico accessorio, demandato alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti dalla legge statale.

Si è costituita la Regione Veneto eccependo con varie motivazioni le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte Costituzionale ha evidenziato che la normativa impugnata si limita ad autorizzare l’azienda ospedaliera a rideterminare i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali, non intervenendo sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva e non sostituendosi alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l’imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro, in quanto nel caso di specie, sarà pur sempre la contrattazione collettiva a definire il trattamento economico dei dipendenti pubblici, anche nella componente accessoria, nel rispetto delle prescrizioni imperative della legge e dei vincoli di spesa.

La Corte Costituzionale non ha ritenuto fondate neppure le censure di violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nell’ambito rientrante nella materia delle “professioni”.

In conclusione, pertanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12.02.2021, n. 20, ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla legge regionale del Veneto n. 25 novembre 2019, n. 44.

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