Rassegna di giurisprudenza
17/05/2021

Sentenze:Covid chiusura pubblico esercizio; contratti a termine; consenso informato

Tar Lazio– Sezione II ter - Sentenza n. 3699/2021. Chiusura di pubblico esercizio per dipendenti senza mascherina. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento di chiusura dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristorante, noleggio attrezzature balneari e piscina ad utenza pubblica, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL n. 19/2020, convertito in L. n. 35/2020, per la riscontrata violazione delle disposizioni normative atte a contrastare la diffusione del contagio dovuto al covid-19, essendo stati trovati all'interno del locale dipendenti senza mascherina.

Cassazione Lavoro – ordinanza n. 10568/2021 – Pubblico impiego privatizzato e contratti a termine. La misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sicché, mentre va escluso il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico.

Cassazione Civile – ordinanza n. 12593/2021 – Consenso informato. La Cassazione torna sulle conseguenze del mancato consenso informato del paziente, ribadendo la necessità che quest’ultimo, per essere risarcito dell’omessa informazioni dimostri che si sarebbe sottatto all’intervento laddove il medico avesse adempiuto al proprio obbligo. Per la Corte, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l'omessa informazione circa i rischi dell'operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento.  Infatti, per il risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente (che è quello che astrattamente viene in rilievo nel caso di specie) occorre qualcosa in più. Come si legge nell'ordinanza, "con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento"

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