Rassegna di giurisprudenza
27/04/2021

Giurisprudenza:mobilità e concorso, responsabilità medica, azioni disciplinari, zona rossa

Tar Campania: Sezione V – Sentenza n. 2301/2021. Procedura di mobilità e concorso pubblico. L’AORN prima di bandire un pubblico concorso, peraltro aperto anche agli specializzandi, aveva espletato una procedura di mobilità non affatto coerente con la successiva indizione della selezione pubblica, richiedendo, per la prima, un requisito specifico di ammissione non più prescritto anche ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale successivamente bandita, così eludendo il principio della prevalenza della mobilità dei pubblici dipendenti tra le varie amministrazioni ed aziende equiparate rispetto all’indizione di una nuova e più onerosa procedura concorsuale.

Cassazione Penale: Sezione IV – sentenza n. 4063/2021. Responsabilità medici, novità sulle accuse di negligenza.In caso di omicidio o lesioni colpose l'errore medico non genera in automatico responsabilità; è il giudice a dover dimostrare che la specifica attività chiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali) se realizzata avrebbe verosimilmente scongiurato o ritardato l'evento lesivo. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza della IV Sezione penale 4063 del 2021 riferita a un paziente morto di emorragia cerebrale a ottobre 2013.

Tar Basilicata Sezione I – Sentenza n. 227/2021. Ordinanze relative alla istituzione di zona rossa. Laddove sussistono i presupposti per l'istituzione nel territorio della regione di una "zona rossa" ai sensi dell'art. 1, co. 16-quater e 16-septies, del D.L. 16.05.2020, n. 33, il Ministro della Salute non può esimersi dall'istituire una "zona rossa", ricomprendendo in detto perimetro l'intero territorio regionale. Non è infatti possibile differenziare l'efficacia territoriale delle misure adottate al fine di tener conto delle peculiarità dei singoli comuni che insistono nel territorio regionale.

Cassazione Lavoro – sentenza n. 4891/2021 Sospensione della prestazione lavorativa per azioni disciplinari. In tema di rapporti parasubordinati l'esercizio da parte dell'Amministrazione sanitaria del potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, comporta la sospensione della prestazione lavorativa che, in assenza di una disciplina specifica, non produce effetti estintivi dell'obbligazione retributiva; ne consegue il diritto del medico convenzionato di esigere il pagamento dei corrispettivi in costanza del periodo di sospensione cautelare.

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